IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;
VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529);
VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
VISTA la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022
DISPONE
l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico:
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;
2) divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
3) uso continuativo della mascherina chirurgica;
4) igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e nei corridoi.
Scuola dell’Infanzia
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
· attività didattica: sospesa per 10 giorni;
· misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone
molecolare o antigenico con risultato negativo.
Scuola primaria
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
· attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
· misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
Scuola secondaria di I° grado
Si precisa che nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del virus, sono previste le seguenti misure:
1) con un caso di positività nella classe
si applica agli studenti della medesima classe l’auto sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
2) con due casi di positività nella classe,
a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose), si applica l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
b) Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Per il caso indicato al punto 2 corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
Si precisa che sono gli alunni/genitori/tutori legali degli stessi, che se vogliono beneficiare di quanto disposto dalla norma devono dimostrare di loro volontà di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.
La modalità di trasmissione dei dati sopra indicati saranno opportunamente comunicati ai genitori secondo le modalità del PORTALE ARGO – Registro elettronico – Bacheca di classe. I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy dal Dirigente scolastico o da personale opportunamente delegato.
Gli alunni che hanno contratto il COVID prima della data della ripresa dell’attività didattica in presenza (11/01/2022) possono rientrare a scuola solo previa presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione rilasciato dal MMG. Gli alunni sottoposti a quarantena, certificata dall’ASL e/o dal MMG possono rientrare a scuola con risultato del tampone attestante la negatività al virus.
Considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, si ricorda di consultare il sito www.scuolamonterisi.edu.it per eventuali aggiornamenti e/o possibili variazioni relative alle attività didattiche .
Certa della consueta e fattiva collaborazione si porgono Cordiali saluti