Direttiva dirigenziale per gli adempimenti di fine anno e per lo svolgimento degli scrutini finali – A.S. 2021 – 2022. Convocazione Scrutini Finali, Collegio dei Docenti e Preliminare degli Esami di Stato.
Con la presente direttiva, emanata ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 si forniscono indicazioni sulle procedure organizzative da adottare durante gli scrutini finali unitamente a disposizioni alle quali attenersi nelle operazioni di scrutinio. La valutazione degli alunni della scuola primaria è disciplinata dall’O.M. n. 172/2020 e dal D.Lgs. n. 62/2017 e quella della scuola secondaria di I grado dal D.Lgs. n. 62/2017 e dalle norme ad essi collegate [1]. Le sedute di scrutinio finale, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, si terranno in presenza dei docenti contitolari della classe (Primaria) e dell’intero Consiglio di classe (Secondaria), organi collegiali perfetti, ivi compresi il docente di sostegno e il docente di Religione Cattolica, ciascuno per i propri alunni, secondo quanto previsto dal calendario predisposto dal Dirigente scolastico, inserito nel piano annuale delle attività, approvato con delibera del Collegio dei docenti. In caso di assenza o impedimento del D.S. il primo collaboratore è delegato a presiedere i consigli di interclasse e ogni coordinatore a presiedere i rispettivi consigli di classe, in tal caso sarà nominato un segretario diverso dal coordinatore che provvederà alla stesura dei verbali degli scrutini, sulla base del format già predisposto e inserito nel registro elettronico per la conservazione a norma di legge. Nei verbali i segretari indicheranno come orari di inizio e fine delle riunioni di scrutinio quelli effettivi che potranno coincidere o non con quelli di convocazione.
VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE – (D.Lgs. n. 62/2017 – D.M. n. 741/2017)
Disposizioni per gli scrutini finali della Scuola Primaria
La valutazione finale nella Scuola Primaria è condotta dai docenti contitolari della classe ai sensi dell’O.M. n. 172/2020 e delle linee guida allegate. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dal curricolo ai sensi dell’O.M. n. 172/2020 e alle attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale di “educazione civica” ai sensi della Legge 20 agosto 2019 n. 92.
I giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi di apprendimento per l’educazione civica devono essere assegnati collegialmente su proposta del docente coordinatore. La valutazione degli apprendimenti è espressa attraverso un giudizio descrittivo, ai sensi dell’O.M. n. 172/2020, riferito ad uno dei quattro livelli di apprendimento per ciascun nucleo tematico, ed è attribuito, collegialmente, dai docenti contitolari della classe su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio motivato desunto da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche (art. 79 del R.D. n. 653/1925), in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F. (art. 13 co. 3 dell’O.M. n. 90/2001).
I soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nel piano di studio nazionale. Il consiglio di interclasse non svolge ruoli valutativi dell’alunno. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 62/2017 le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art. 3 co. 3). Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe successiva è decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso scolastico. Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la famiglia.
Disposizioni per gli scrutini finali della Scuola Secondaria di I° grado
La valutazione finale nella Scuola Secondaria di I° grado è condotta dal Consiglio di classe ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 62/2017. Prima di procedere allo scrutinio di ogni alunno/a il consiglio di classe deve verificare i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 62/2017:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (art. 2 comma 1).
Nel caso in cui i requisiti suddetti non siano ottemperati il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, non procede allo scrutinio e alla valutazione delle singole discipline, e delibera di NON AMMETTERE l’alunno/a alla classe successiva o all’esame di Stato. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dal curricolo e alle attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale di “educazione civica” ai sensi della Legge 20 agosto 2019 n. 92. I voti relativamente agli apprendimenti sono espressi in decimi e sono attribuiti, collegialmente, dai docenti contitolari della classe su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio motivato desunto da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche (art. 79 del R.D. 653/1925), in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F. (art. 13 co. 3 dell’O.M. n. 90/2001). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 62/2017.
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno, ai sensi dell’art. 6 co. 5 del D.Lgs. n. 62/2017 3 dell’O.M. n. 52/2021, o come disposto dall’art. 2, co. 4, del D.M. n. 741/2017 “in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel P.T.O.F., un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo (art. 2, co. 2, D.M. n. 741/2017). Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la famiglia.
Estratto dal PTOF
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.
2. Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.
ALUNNI DISABILI E CON DSA: L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il primo atto da compiere in vista degli esami finali è la procedura per l’ammissione o non ammissione degli alunni all’esame conclusivo del ciclo di studi. Rispetto alla non ammissione, essa è possibile quando:
• l’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo);
• le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;
• sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
• si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento;
• l’alunno presenta carenze in una o più discipline tali che i docenti ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti per lui una possibilità di recupero. Sarà cura dei docenti della classe di preavvertire la famiglia dell’alunno non ammesso.
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sede di scrutinio finale, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998
c. aver partecipato, nel mese di aprile, a tutte le prove nazionali predisposte dall’INVALSI (N.B. Sospesa per l’a.s. 2021/2022)
La valutazione per l’ammissione deve inoltre tenere conto
• della maturazione personale dell’alunno anche in rapporto al vissuto personale
• dell’impegno dell’allievo, della puntualità nella predisposizione del materiale e nello svolgimento del lavoro domestico, nonché del metodo di studio
• della collaborazione, della partecipazione e della disponibilità al dialogo educativo durante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari
• del senso di responsabilità, dell’assiduità e puntualità nella frequenza, del rispetto delle regole della vita di relazione
• della capacità di autovalutazione.
L’atto valutativo, nel valorizzare quanto l’allievo ha saputo esprimere nel percorso di studio, eviterà inoltre possibili appiattimenti che potrebbero penalizzare le eccellenze, riconoscendo i punti di forza nella preparazione dei candidati che già hanno una forte valenza orientativa. In sede di scrutinio finale, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno e in conformità con i criteri e le modalità relativi all’attribuzione dei voti disciplinari secondo le griglie inserite nel PTOF, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Poiché la determinazione del voto di ammissione agli esami di licenza non può basarsi esclusivamente su un mero calcolo matematico ma deve tener conto dei progressi di ogni alunno rispetto ai propri livelli di partenza, si stabilisce che il Consiglio di classe può decidere di attribuire un voto di ammissione superiore di un punto a quello risultante dalla media matematica a ogni alunno meritevole che si sia distinto nel triennio per:
a. aver superato situazioni di particolare svantaggio derivanti da una particolare condizione socio-culturale che avrebbero ostacolato la piena realizzazione delle risorse personali;
b. eccellere in qualche disciplina comprovato dal conseguimento di riconoscimenti, attestazioni di merito, premi in concorsi relativi ad attività scolastiche curriculari ed extracurriculari (artistiche, letterarie, linguistiche, musicali, sportive, ecc.);
c. aver riportato costantemente nel corso del triennio valutazioni eccellenti, soprattutto nel comportamento (competenze sociali e civiche);
d. aver dimostrato un alto grado di collaborazione nell’aiuto concreto e costante di compagni svantaggiati e/o diversamente abili.
Disposizioni comuni per gli scrutini finali della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado
I docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta applicando criteri e modalità deliberate dal Collegio dei docenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Se vi sono più docenti di sostegno per uno/a stesso/a alunno/a la valutazione è espressa congiuntamente. I docenti contitolari della classe ed il Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni con “disabilità certificata” ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104 del 1992 o con “disturbo specifico dell’apprendimento certificato” (D.S.A.) o per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato, rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (P.E.I.) e del piano didattico personalizzato (P.d.P.), tenuto conto dei periodi di frequenza in didattica a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica. Nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti le proposte di voto sono assunte con deliberazione all’unanimità e, ove necessario, a maggioranza, e non è consentita l’astensione. Nel corso degli scrutini, in caso di disaccordo e, quindi, di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione, tutti i docenti devono votare, compreso il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità (art. 37 co. 3 del D.Lgs. n. 297/94). Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta. Il totale dei voti deve coincidere con il totale dei presenti. I docenti di sostegno votano per tutti gli alunni della classe, quelli di Religione Cattolica e delle attività alternative all’IRC votano solo per i propri alunni. La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994 art. 309, dal D.P.R. n. 751/1985, punto 2.7, dal D.Lgs. n. 62/2017 art. 6 co. 4, viene espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica viene espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti per gli alunni che si sono avvalsi dell’opzione “attività didattiche e formative” (art. 2, co. 7, D.Lgs. n, 62/2017). Il Decreto M.I.U.R. n. 741/2017, art. 2 co. 3, stabilisce che: “il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” “Diviene giudizio a verbale” significa che si scorpora dal numero dei voti espressi. Ad esempio se in una votazione 6 a 5 il docente di Religione è nei 6 il suo voto si scorpora e diventa giudizio a verbale ed il risultato della votazione diventa 5 a 5 con decisione che avverrà sulla scelta del voto del Presidente che a parità di voti prevale. Per le attività alternative alla R.C. vale quanto previsto per l’IRC in riferimento alla valutazione e alla votazione. I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato dell’alunno. La valutazione è integrata da un “giudizio”, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.Lgs. n. 62/2017, che descrive il processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dagli alunni/e, e deliberato dal Collegio dei docenti. La valutazione del comportamento, ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e della nota MIUR n. 1865/2017, viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall’Istituto. I docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe deliberano l’assegnazione del giudizio sintetico del comportamento per ciascun alunno su proposta del docente coordinatore di classe, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2004 art. 8 co.1 e art. 11 co. 2, e del D.P.R. n. 122/2009 artt. 2 e 3, sulla base dei criteri, rimodulati a seguito dell’emergenza epidemiologica, approvati con delibera del Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F., ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017. Allo scopo di utilizzare criteri omogenei e trasparenti di valutazione periodica e finale del rendimento scolastico e del comportamento di tutti gli alunni delle classi, vengono utilizzate le griglie di valutazione adottate dal Collegio docenti. Sia per la primaria che per la secondaria nell’assunzione motivata della propria delibera, nel caso di non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva o all’esame di Stato, il team docenti e i docenti del Consiglio di classe preliminarmente verificano e tengono conto della presenza delle seguenti condizioni:
1. analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dai docenti nelle riunioni periodiche;
2. adeguata informazione e coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati;
3. interventi di recupero e sostegno realizzati con le diverse modalità previste dal P.T.O.F. durante l’anno scolastico;
4. eventuali pareri espressi dal servizio di N.P.I. dell’ASL di competenza. Per gli alunni “non ammessi” i consigli di interclasse e di classe dovranno predisporre apposita relazione esplicitando il percorso dell’allievo dal punto di vista didattico–disciplinare, le strategie metodologiche adottate ed i risultati ottenuti.
Si dovranno, altresì, elencare tutti gli incontri avuti con i genitori dell’allievo, le comunicazioni intercorse e le specifiche strategie messe in atto per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Tale relazione, sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di classe/interclasse, dovrà essere allegata al verbale di scrutinio e consegnata in copia al Dirigente scolastico. In caso di “non ammissione” alla classe successiva o all’esame di Stato, il coordinatore di classe informerà le famiglie dei non ammessi dell’esito sfavorevole prima della pubblicazione dei risultati all’Albo. Le operazioni di scrutinio saranno verbalizzate utilizzando un format predisposto dal Dirigente scolastico. I modelli di verbale per tutte le classi sono disponibili nella sezione SCRUTINIO del registro elettronico. La data del giorno di ratifica degli scrutini (13 Giugno 2022) dovrà essere apposta sugli elenchi e sui documenti di valutazione, nonché sulla certificazione delle competenze per le classi V primaria e III secondaria di I grado. Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di non ammissione e l’elenco nominativo degli ammessi/non ammessi, devono essere consegnati agli uffici di segreteria al termine degli scrutini. Il tabellone degli esiti (scuola Primaria e Secondaria) ed il verbale, stampati a cura dei coordinatori, sono firmati in originale da tutti i docenti e dal Presidente, Il tabellone dei voti (scuola Secondaria) è firmato dal coordinatore. Tutti i documenti devono essere consegnati agli uffici di segreteria. I voti e i giudizi saranno registrati da ciascun docente sul registro elettronico, importando le assenze riferite alle ore. Ogni tabellone, firmato, sarà allegato al rispettivo verbale dello scrutinio e consegnato all’assistente amministrativo preposto che lo conserverà agli atti dell’Istituto.
ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe dovrà predisporre apposita relazione esplicitando il percorso dell’allievo dal punto di vista didattico–disciplinare, le strategie metodologiche adottate ed i risultati ottenuti. Si dovranno, altresì, ripotare gli incontri avuti con i genitori dell’allievo e le comunicazioni intercorse. Tale relazione, sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di classe, dovrà essere allegata al verbale di scrutinio e consegnata in copia al Dirigente scolastico
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – (D.M. n. 742/2017)
Descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Restano ferme le disposizioni di cui al D.M. n. 742/2017, pertanto, al termine delle operazioni di scrutinio finale delle classi quinte di Scuola Primaria e delle classi terze di Scuola secondaria di I grado, i docenti contitolari della classe e il Consiglio di classe predispongono per ogni alunno/a la certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.M. n. 742/2017, secondo i modelli A (Scuola Primaria) e B (Scuola Secondaria) allegati al citato D.M.
Per gli alunni con disabilità, la certificazione delle competenze può essere accompagnata da una nota esplicativa, che raccordi il significato delle competenze agli obiettivi specifici del P.E.I. Il modello di cui all’allegato B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e di matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, che non hanno sostenuto la prova nazionale CBT la certificazione delle competenze relative alle prove INVALSI personalizzate e predisposte dai docenti sarà riferito alle competenze ed obiettivi specifici del P.E.I. dell’alunno. La certificazione delle competenze sarà rilasciata alle famiglie degli alunni che terminano la scuola primaria ai sensi dell’art. 9 co. 2 del D.Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 2 co. 1 del D.M. n. 742/2017. La certificazione delle competenze sarà rilasciata alle famiglie degli alunni che superano l’esame di Stato e, in copia, all’Istituzione scolastica del ciclo successivo, ai sensi dell’art. 9 co. 1 del D.Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 2 co. 2 del D.M. n. 742/2017.
DIRETTIVE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO ED AMM.VO
Si raccomanda in particolare ai docenti con funzione di segretario del consiglio di classe la precisa e accurata verbalizzazione della seduta, compilando in ogni sua parte il registro/verbale; le parti del format non necessarie devono essere eliminate. Si invitano tutti i docenti ad essere presenti allo scrutinio almeno 10 minuti prima dell’inizio programmato dello scrutinio stesso al fine di consentire un rapido espletamento delle procedure previste. Composizione del consiglio di classe nella secondaria: il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio finale è un organo collegiale perfetto che esige pertanto la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Si ribadisce la deliberazione dei singoli voti non è del singolo docente ma del consiglio o dei docenti contitolari. Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Sostituzione del docente assente: la costituzione del “collegio perfetto” prevede che nel caso un docente sia assente per malattia o per altre cause dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola con atto di sostituzione firmato dal dirigente scolastico. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Il Dirigente Scolastico può delegare, ai sensi dell’art. 5, co. 8 del D.Lgs. n. 297/94, un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5, co. 5 del D.Lgs. n. 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio a uno dei docenti membri del Consiglio stesso. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”. Si ricorda alle SS.LL.:
a) la funzione di presidente non può essere svolta da un docente che non sia membro del consiglio di classe;
b) la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona pena la annullabilità degli atti della seduta.
ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – FIRME DEI DOCENTI
Il docente coordinatore procederà, prima dello scrutinio, al controllo che tutti i docenti abbiano inserito le proposte di voto sul registro elettronico. Le proposte dovranno essere inserite entro le 24 ore antecedenti l’inizio dello scrutinio. Il docente coordinatore procederà alla stampa del tabellone voti (scuola Secondaria), tabellone esiti (scuola Primaria e Secondaria), che costituisce l’atto finale del consiglio, e del relativo verbale. Si avvertono i docenti che se al riscontro da parte della Segreteria dovessero mancare dette firme, dovranno provvedere all’adempimento anche se in periodo di ferie. Il Coordinatore del Consiglio di classe controllerà, all’inizio dello scrutinio, la regolarità di tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento dello stesso.
REGISTRO ELETTRONICO PERSONALE DEI DOCENTI
I registri personali dei docenti dovranno essere:
1) completati di tutte le lezioni;
2) completati di tutti gli argomenti trattati e le verifiche effettuate;
3) completati dei voti di tutte le verifiche e dei voti finali.
VERBALE DELLO SCRUTINIO
Il verbale dello scrutinio è il documento ufficiale dello scrutinio e dovrà essere redatto secondo il format predisposto e reperibile sul registro ARGO, per poi essere conservato secondo le norme nel registro elettronico. Al verbale dovrà essere allegata la stampa ridotta del tabellone contenente l’indicazione dei voti assegnati in ciascuna materia ad ogni alunno, che successivamente sarà firmata in originale dal coordinatore della classe, nonché l’esito dello scrutinio finale per ogni alunno/a (scuola secondaria). Il verbale deve riportare l’indicazione dei voti unanimi e di quelli a maggioranza, nel qual caso devono essere indicati anche i nomi dei docenti pro e contro (scuola secondaria). Al termine dello scrutinio dovranno essere compilate le comunicazioni (modello allegato) da inviare alle famiglie segnalando eventuali situazioni di insufficienze (scuola secondaria). Si raccomanda a tutti i docenti di verificare con particolare attenzione i voti assegnati per la propria materia (secondaria) e i giudizi assegnati ad ogni nucleo tematico (primaria) ad ogni alunno/a.
PUBBLICITÀ ESITO DEGLI SCRUTINI
Gli elenchi con gli esiti degli scrutini, firmati dai docenti delle rispettive classi e vistati dalla scrivente, sono pubblicati all’albo dei vari plessi dell’Istituto, con la dicitura “ammesso” o “non ammesso”. In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato il coordinatore di classe, o per la scuola primaria la docente prevalente, informeranno le famiglie dei “non ammessi” dell’esito sfavorevole prima della pubblicazione dei risultati all’albo.
Ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230: “tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia ai dati personali (D.Lgs. n° 196/2003), sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe e interclasse sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.)”. Si ricorda inoltre alle SS.LL. che le valutazioni devono essere condotte con “rigore amministrativo” ai sensi della Legge n. 241/1990
ADEMPIMENTI GENERALI
Si ricorda che il termine delle lezioni Primaria e Secondaria è fissato per MERCOLEDI 08 GIUGNO 2022
I risultati degli scrutini finali saranno pubblicati LUNEDI 13 GIUGNO 2022 dopo le ore 12:00.
I genitori degli alunni non ammessi dovranno essere preventivamente informati dal coordinatore di classe, in via riservata, dell’esito negativo dello scrutinio, prima della pubblicazione dei risultati.
Le cartelle, complete di tutti gli atti di cui sopra, saranno consegnate in Presidenza entro e non oltre le ore 11.00 del 11.06.2022; gli atti relativi alle classi terze, completi di programmi disciplinari svolti in duplice copia (sottoscritti dal docente e due alunni) dovranno essere a disposizione della Commissione d’esame che esaminerà programmi e relazioni.
Terminati gli scrutini le prove scritte verranno consegnate nella vice-presidenza debitamente “fascettate” e firmate non oltre il 17-06-2022.
Tutte le F.S., le commissioni e i referenti di attività e progetti con compenso a carico del FIS e i docenti del potenziamento devono consegnare relazione finale delle attività svolte ed eventuali registri presenze entro il 11/6/2022.
Entro il 11-06-2022 tutti i docenti dovranno compilare il modello di istanza ferie scaricabile dall’area modulistica del settore segreteria del sito web istituzionale. L’istanza compilata (32 giorni di ferie + 4 di festività soppresse) dovrà essere inviata via mail all’indirizzo di posta istituzionale.
Calendario delle Attività Funzionali all’Insegnamento – Scrutini II Quadrimestre
si comunica che come da piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento sono convocati in presenza i consigli di classe/interclasse con il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
- Predisposizione ed approvazione della relazione finale del consiglio di classe
- Scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2021/2022, compresa la predisposizione e la compilazione di tutti gli atti ad esso conseguenti.
Come da Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento LUNEDI 13 giugno alle ore 09:30 è convocato il COLLEGIO DEI DOCENTInella palestra della sede centrale di via Loria, con il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno:
- Approvazione verbale
- Ratifica scrutini
- Verifica del lavoro svolto dalle funzioni strumentali
- Verifica e autovalutazione del PTOF
- Aggiornamento e approvazione PAI
- Notifica docenti di supporto al DS per la definizione dell’orario didattico a.s.2022/2023
- Comunicazioni del D.S.
Al termine del Collegio dei Docenti si terrà la riunione PRELIMINARE PER GLI ESAMI conclusivi del primo ciclo d’Istruzione A.S.2021/2022 con il seguente ordine del giorno:
- Insediamento Commissione d’Esame
- Nomina del segretario
- Costituzioni delle sottocommissioni e nomina dei vice-presidenti
- Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di incompatibilità
- Presentazione delle classi da parte dei docenti coordinatori (relazioni) ed esame dei programmi effettivamente svolti
- Analisi documentazione dei candidati privatisti e assegnazione alle sottocommissioni
- Predisposizione delle prove d’esame e individuazione degli strumenti consentiti da parte degli alunni per le prove scritte
[1] Il R.D. n. 653/1925, la Legge n. 241/1990, il D.L.gs. n. 297/94 art. 318, l’O.M. n. 90/2001, il D.Lgs. n. 59/2004 artt. 8 e 11, il D.L. n. 137/2008 artt. 2 e 3, convertito con modificazioni dalla Legge n. 169/2008, il D.P.R. n. 249/1998 modificato dal D.P.R. n. 235/2007, l’O.M. n. 92/2007 art. 6 co. 2, il D.P.R. n. 122/2009, il D.L. n. 137/2008, la Legge n. 169/2008, la Legge n. 170/2010, il D.M. del 12 luglio 2011 prot. 5669 art. 6, la C.M. n. 8/2013, la nota M.I.U.R. prot. n. 2563 del 22/11/2013, la nota M.I.U.R. n. 1865/2017, il D.Lgs. n. 62/2017, il D.M. n. 741/2017, il D.M. n. 742/2017, l’O.M. n. 172/2020.