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Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali

La situazione epidemiologica dell’infezione da Covid 19 in costante miglioramento su tutto il territorio nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Infatti, dal 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la

misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Sentito il Ministero della salute, si precisa, inoltre, quanto segue.
I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. Al riguardo si richiama l’opportunità, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico, di prevedere percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.

Si precisa altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, il Dirigente scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. Viene altresì assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a distanza si precisa quanto segue. Sia per l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo: art. 8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022).

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Il Capo Dipartimento
per le risorse umane e finanziarie

Jacopo Greco

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