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AVVISO N.11 Validità Anno Scolastico 2022-2023 per la valutazione degli alunni

VISTO l’articolo 5 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 – Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell’articolo n. 14 eprecisamente: “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato…”;

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009” che recita:  “Le  istituzioni  scolastiche,  in  base  all’ordinamento  scolastico  di  appartenenza,  vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo  per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio”;

OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione chequeste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati(per la quale, come stabilito dalla L. 169 del 31-10-2008, per l’ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivodel ciclo l’alunno dovrà riportare un voto uguale o superiore al sei in tutte le discipline compresa la condotta);

VISTI gli indirizzi di studio presenti presenti in questa Istituzione

SI COMUNICANO

1) i monte ore annui di riferimento riferiti alla scuola secondaria di 1° grado e limite massimo di ore di assenza:

ORARIO INDIRIZZO ORDINARIO

monte ore annuo: 1015

massimo ore di assenza (25%): 253

ORARIO INDIRIZZO MUSICALE

monte ore annuo: 1114

massimo ore di assenza (25%): 278

2) il monte ore annuo di riferimento riferito alla scuola primaria e limite massimo di ore di assenza:

SCUOLA PRIMARIA Classi 1-2-3-4

monte ore annuo: 913

massimo ore di assenza (25%): 228

SCUOLA PRIMARIA Classi 5

monte ore annuo: 981

massimo ore di assenza (25%): 245

3) i criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite, deliberati dal Collegio dei Docenti:

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

• terapie e/o cure programmate;

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

• gravi situazioni di disagio familiare;

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

• entrate posticipate dopo 15′ dall’inizio della 1a ora di lezione;

• uscite anticipate;

• assenze per malattia;

• assenze per motivi familiari.

Non sono computate come ore di assenza:

• la partecipazione ad attività organizzate  dalla  scuola  (per  es.  campionati studenteschi,  progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe);

• la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;

• partecipazione a concorsi e/o a percorsi di formazione di comprovata rilevanza;

• la partecipazione ad attività specifiche dell’indirizzo musicale organizzate dalla scuola.

Si cogli l’occasione per ribadire che non è possibile autorizzare alcun ritardo in relazione all’ordinario inizio delle lezioni. I docenti delle prime ore registreranno regolarmente gli ingressi degli alunni sul registro elettronico e successivamente in fase di scrutinio e valutazione della validità dell’anno scolastico saranno tollerati i ritardi non oltre 5 minuti per i ragazzi che risiedono fuori bacino.

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