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CRITERI DI VALUTAZIONE
ESTRATTO DAL PTOF I.C. SALERNO "MONTERISI"
Approvazione C.D. delibera n.7 del 23/10/2020 e delibera n.2 del 20/1/2021
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA NOME SCUOLA: INFANZIA MAZZETTI – SAAA8B901X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’infanzia si basa sull'osservazione del bambino secondo diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di esperienza. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia, secondo le indicazioni nazionali, “riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. La valutazione segue i percorsi curricolari, per verificare l'efficacia dell'azione educativa che può essere ricalibrata in base alle esigenze degli alunni. Una particolare attenzione viene posta per la valutazione degli alunni diversamente abili. Tale valutazione si riferisce al percorso individuale dell'alunno e non fa riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma deve essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno.
ALLEGATI: Griglia osservazione sistematica
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad osservare la capacità del bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e comportamenti. Per questo il bambino dovrebbe aver sviluppato sufficiente fiducia in sé e nei propri limiti e dovrebbe riconoscere le regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda.
ALLEGATI: Rubrica infanzia competenze e comportamento
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione del percorso di ciascun bambino nell'ambito dell'educazione civica tiene conto non solo del comportamento ma anche di abilità e conoscenze degli argomenti trattati e competenze sviluppate.
ALLEGATI: Rubrica valutazione ed.civica
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA NOME SCUOLA: R. MAZZETTI – SAEE8B9015
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze esplicitate nel curricolo d'Istituto, redatto secondo le Indicazioni Nazionali. Il processo di valutazione consta di tre momenti:
- la valutazione diagnostica o iniziale, attraverso prove strutturate d'Istituto, serve a individuare il livello di partenza degli alunni;
- la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli alunni e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;
- la valutazione sommativa o finale che si effettua al termine dell’intervento formativo, alla fine del quadrimestre e a fine anno, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e i livelli di apprendimento.
L’ordinanza ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020 determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono correlati agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe; i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.
La certificazione delle competenze nel primo ciclo è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e/o disturbi specifici d’apprendimento è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI/PDP.
ALLEGATI: Rubrica valutazione competenze chiave
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa deve avere una valenza formativa ed educativa. In ciascun alunno si valuta il raggiungimento di specifici obiettivi:
1) Partecipazione alla vita di classe e alle attività scolastiche
2) Rapporti con docenti e compagni
3) Rispetto delle regole
4) Impegno
ALLEGATI: Rubrica valutazione comportamento
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alle classi seconda, terza, quarta e quinta è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione di livello in via d prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale gli insegnanti, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o in via di prima acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene deliberata a maggioranza.
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.
- Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
ALUNNI DISABILI E CON DSA:
L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Al termine del percorso relativo dell'insegnamento dell'educazione civica, secondo quanto indicato nelle linee guida in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, in ciascun alunno va valutato il raggiungimento degli obiettivi relativi a tre ambiti specifici, ovvero Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. La rubrica di valutazione per l'educazione civica è stata elaborata sia per la scuola primaria sia per la secondaria.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO NOME SCUOLA: SALERNO “MONTERISI" – SAMM8B9014
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione, preceduta ed accompagnata da momenti di autovalutazione, sarà: diagnostica col rilevare i mancati apprendimenti e attuando, in itinere, tempestivi interventi a carattere compensativo, formativa in quanto orienterà il processo educativo, e sommativa in quanto verificherà i risultati finali. Saranno valorizzati, in relazione a un livello di partenza carente, anche progressi modesti riguardo la qualità dell’impegno personale profuso, il grado di partecipazione in classe, la capacità di collaborazione dimostrata. Laddove si riscontrassero insufficienze non gravi e il consiglio di classe, per comprovate ragioni ritenesse concordemente di ammettere il discente alla classe successiva, i debiti saranno registrati nel verbale degli scrutini finali e comunicati alla consegna della pagella. Tali debiti dovranno essere compensati con lo studio estivo entro l’inizio del successivo anno scolastico per non condizionare negativamente l’andamento didattico del nuovo anno di frequenza.
Per il profitto si esamina:
- la diligenza, la costanza, la puntualità nella predisposizione del materiale e nello svolgimento del lavoro domestico;
- l’atteggiamento partecipativo, costruttivo, disponibile, responsabile;
- le capacità logiche, di autovalutazione, critiche e di orientamento;
- il metodo di studio;
- le attitudini e gli interessi;
- l’autonomia;
- la frequenza dei corsi di recupero;
- il processo di maturazione in rapporto al vissuto personale;
- il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici definiti e sviluppati in relazione alla preparazione iniziale (conoscenze, abilità, competenze);
- il superamento di corsi e concorsi, anche esterni, e ogni qualificata esperienza da cui derivino competenze coerenti con le discipline scolastiche (con attestazione);
- Nelle attività di laboratorio, curriculari ed integrative si osserveranno:
- il grado di interesse suscitato dalle iniziative avviate,
- il tasso di adattamento e di integrazione scolastica,
- il grado di apprendimento e di maturazione raggiunto.
Tali criteri sono adottati sia per il passaggio alla classe successiva sia per l’ammissione agli esami finali. La valutazione non può comunque prescindere dalla valutazione delle competenze chiave europee, che ne sono parte integrante. Infatti, riconoscendo l’importanza basilare delle conoscenze che costituiscono la base fondante di qualunque apprendimento, L’UE ha individuato le competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione":
- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del Comportamento si effettua mediante una griglia di valutazione deliberata collegialmente, con l’attribuzione di un giudizio sintetico (Eccellente, ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente), argomentato e descritto nel documento di valutazione, in base ai seguenti criteri: Partecipazione alle attività didattiche – Rapporti con docenti e compagni – Rispetto delle regole – Impegno Tali elementi vanno valutati anche rispetto all’applicazione della DDI
ALLEGATI: Rubrica valutazione comportamento scuola secondaria
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale gli insegnanti, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.
- Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.
ALUNNI DISABILI E CON DSA:
L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il primo atto da compiere in vista degli esami finali è la procedura per l’ammissione o non ammissione degli alunni all’esame conclusivo del ciclo di studi. Rispetto alla non ammissione, essa è possibile quando:
- l’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo);
- le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;
- sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
- si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento;
- l’alunno presenta carenze in una o più discipline tali che i docenti ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti per lui una possibilità di recupero. Sarà cura dei docenti della classe di preavvertire la famiglia dell’alunno non ammesso. L’ ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sede di scrutinio finale, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998
- aver partecipato, nel mese di aprile, a tutte le prove nazionali predisposte dall’INVALSI
La valutazione per l’ammissione deve inoltre tenere conto
- della maturazione personale dell’alunno anche in rapporto al vissuto personale
- dell’impegno dell’allievo, della puntualità nella predisposizione del materiale e nello svolgimento del lavoro domestico, nonché del metodo di studio
- della collaborazione, della partecipazione e della disponibilità al dialogo educativo durante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari
- del senso di responsabilità, dell’assiduità e puntualità nella frequenza, del rispetto delle regole della vita di relazione
- della capacità di autovalutazione.
L’atto valutativo, nel valorizzare quanto l’allievo ha saputo esprimere nel percorso di studio, eviterà inoltre possibili appiattimenti che potrebbero penalizzare le eccellenze, riconoscendo i punti di forza nella preparazione dei candidati che già hanno una forte valenza orientativa. In sede di scrutinio finale, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno e in conformità con i criteri e le modalità relativi all’attribuzione dei voti disciplinari secondo le griglie inserite nel PTOF, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Poiché la determinazione del voto di ammissione agli esami di licenza non può basarsi esclusivamente su un mero calcolo matematico ma deve tener conto dei progressi di ogni alunno rispetto ai propri livelli di partenza, si stabilisce che il Consiglio di classe può decidere di attribuire un voto di ammissione superiore di un punto a quello risultante dalla media matematica a ogni alunno meritevole che si sia distinto nel triennio per:
- aver superato situazioni di particolare svantaggio derivanti da una particolare condizione socio-culturale che avrebbero ostacolato la piena realizzazione delle risorse personali;
- eccellere in qualche disciplina comprovato dal conseguimento di riconoscimenti, attestazioni di merito, premi in concorsi relativi ad attività scolastiche curriculari ed extracurriculari (artistiche, letterarie, linguistiche, musicali, sportive, ecc.);
- aver riportato costantemente nel corso del triennio valutazioni eccellenti, soprattutto nel comportamento (competenze sociali e civiche);
- aver dimostrato un alto grado di collaborazione nell’aiuto concreto e costante di compagni svantaggiati e/o diversamente abili.
Criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica:
Al termine del percorso relativo dell’insegnamento dell’educazione civica, secondo quanto indicato nelle linee guida in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, per ciascun alunno va valutato il raggiungimento degli obiettivi relativi a tre ambiti specifici, ovvero Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA