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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297
VISTO il DPR 8/3/99, n. 275
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44
VISTO l’art. 15 del D. Lgs 81/08
VISTO il D. Lgs 196/03
VISTO il DPR n. 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con il DPR 21.11.2007, n. 235
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”
VISTA la CM prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni
VISTA la legge 107/2015
RISCONTRATA la necessità di aggiornare il Regolamento vigente
SENTITO il parere del Collegio docenti espresso nella seduta del 24/10/2017
EMANA
il seguente Regolamento d’Istituto, aggiornato con Delibera N. 61 del C.d.I. nella seduta del 22/11/2017
PREMESSA
Il regolamento interno d’Istituto viene emanato dal Consiglio d’Istituto, organo di governo democratico dell’autonomia scolastica che, fatta salva la competenza del Collegio dei Docenti per quanto concerne la programmazione didattica, stabilisce gli indirizzi generali dell’organizzazione dell’attività scolastica.
Il presente regolamento si inserisce nel novero degli strumenti organizzativi interni alla scuola previsti dalla Carta dei Servizi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi educativi, indicati dal PTOF, recependo i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, approvato con DPR. 249/98, così come aggiornato dal DPR 235/2007
Nell’ambito delle finalità prioritarie perseguite (ordinato e proficuo svolgimento della vita dell’Istituto in armonia con le decisioni degli organi collegiali e della partecipazione più ampia di studenti, famiglie, operatori, nella progettazione e gestione delle varie attività) vengono in particolare disciplinati:
TITOLO I. Composizione e funzionamento degli Organi collegiali
TITOLO II. Attività del DS e dei suoi collaboratori
TITOLO III. Attività dei docenti
TITOLO IV. Attività del personale ATA
TITOLO V. Diritti e doveri degli alunni
TITOLO VI. Infrazioni disciplinari
TITOLO VII. Rapporti scuola-famiglia
TITOLO VIII. Visite guidate e viaggi di istruzione
TITOLO IX. Norme relative alla sicurezza
TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI. COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
ART. 1 IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
è composto da:
– Tutti i docenti di classe/sezione
– 4 rappresentanti eletti dai genitori degli studenti per la scuola secondaria di primo grado
– 1 rappresentante eletto dai genitori degli studenti per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria
1. Il Consiglio di classe/sezione è convocato e presieduto dal DS o da un suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione (solo con la componente docente) e sperimentazione.
2. Il consiglio di classe ha il compito di:
a) Formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa – didattica e alla sperimentazione
b) Agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Spettano al Consiglio di classe con la presenza di soli docenti:
a) La realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
b) La valutazione periodica e finale degli allievi.
3. I genitori, anche non rappresentanti, possono partecipare, su richiesta del Consiglio e con autorizzazione del Dirigente, alle riunioni degli organi collegiali, non vincolate da disposizioni limitative generali.
4. I genitori eletti nei consigli di classe possono costituire il Comitato dei Genitori. Il Comitato dei Genitori può richiede l’uso dei locali dell’Istituto, per svolgere in orario pomeridiano assemblee dei genitori.
5. Il coordinatore di classe funge da segretario verbalizzante e presiede il Consiglio in caso di assenza del Dirigente o di un suo delegato.
ART. 2 IL COLLEGIO DEI DOCENTI
è composto da:
– personale docente di ruolo
– personale docente non di ruolo.
Il Collegio dei docenti, convocato e presieduto dal DS,
a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare
b. formula proposte al DS per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
c. delibera ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi
d. valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo lì dove necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica
e. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e i dipartimenti per materie, nei limiti di spesa previsti dalla norma
f. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti anche in rete con altre scuole
g. elegge nel suo seno due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione dei docenti
h. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni disabili
i. esamina, allo scopo di individuare i mezzi di ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa del Consiglio di classe
j. esprime parere al DS in ordine alla sospensione dal servizio di personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
k. esprime parere per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
ART. 3 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
è composto da:
– 8 rappresentanti del personale docente
– 2 rappresentanti del personale non docente
– 8 rappresentanti dei genitori
– il Dirigente Scolastico (di diritto)
1. Il Consiglio di Istituto, è presieduto e convocato da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra uno degli eletti tra i genitori, con le stesse modalità viene eletto un vicepresidente, mentre il segretario con funzioni di verbalizzazione viene scelto dal presidente. Autentica con la propria firma i verbali delle riunioni in un registro a pagine precedentemente numerate. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, ovvero di quattro componenti il Consiglio stesso, entro dieci giorni dalla data della richiesta.
2. Le riunioni del Consiglio di Istituto si svolgono nelle ore pomeridiane di giorni non festivi.
3. Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza e di impedimento.
4. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
5. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto.
6. Ha potere deliberante, fatte salve le competenze dei consigli di classe e del Collegio dei docenti, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a. adozione del regolamento interno
b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e delle dotazioni librarie
c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
d. criteri generali per la programmazione educativa
e. criteri per la programmazione e l ’attuazione delle attività extracurricolari, con particolare riguardo ai corsi di recupero e al sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
f. promozione di contatti con altre scuole
g. partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere svolte dall’istituto
i. iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
7. Il Consiglio di Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività alle condizioni ambientali; esprime parere vincolante sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
ART. 4 LA GIUNTA ESECUTIVA
è composta da:
– 1 docente;
– 1 personale A.T.A.;
– 2 genitori;
– il Dirigente Scolastico;
– il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
1. La Giunta esecutiva, è presieduta e convocata dal DS. Propone al Consiglio di Istituto l’approvazione del Programma annuale e delle sue variazioni sulla base di una apposita relazione.
2. Il DSGA svolge le funzioni di segretario verbalizzante e sottoscrive, unitamente al presidente, gli atti della Giunta. Predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsto dal programma annuale, predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni delle spese, dei pagamenti eseguiti, il conto consuntivo.
ART. 5 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Il Comitato per la valutazione dei docenti è normato dall’art. 1 comma 129 della legge 107 del 2015.
È convocato dal Dirigente Scolastico.
1. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica, dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Composizione dell’organo: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori. Un componente esterno, viene individuato dall’ufficio scolastico regionale tra i docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Ai sensi della normativa sopracitata e dell’art. 11 del D.Lgs 297/94, rinovellato dal comma 129 dell’art.1 della L107/2015
l’organo adempie alle seguenti funzioni:
– individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) del suddetto art. 11
– esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria. Il comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 D.Lgs 297/94 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501.
ART. 6 CONVOCAZIONE ORDINARIA DEGLI OO. CC.
Il calendario definito nel Piano annuale delle attività, esposto all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola, costituisce avviso di convocazione. Per ogni altra convocazione o per differimento di data rispetto al calendario previsto si darà comunicazione all’albo dell’Istituto almeno 5 giorni prima. Per il Consiglio d’Istituto e la componente genitori nei consigli di classe, la convocazione dovrà essere recapitata ai singoli membri nei termini temporali indicati.
ART. 7 CONVOCAZIONI STRAORDINARIE DEGLI OO. CC.
Il Presidente dell’organo collegiale può effettuare, in casi di riconosciuta urgenza sopraggiunta, convocazioni straordinarie tramite PEO o telefono, nelle 24 ore successive all’urgenza riscontrata.
ART. 8 CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE
I componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva, rappresentanti genitori, devono confermare la loro partecipazione alla convocazione ordinaria il giorno successivo al ricevimento della convocazione.
ART. 9 CONTENUTO DELLE CONVOCAZIONI
Le convocazioni devono contenere:
-data, orario e luogo di svolgimento
-ordine del giorno
-indicazione del Presidente.
ART. 10 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI DEGLI OO.CC.
1. Le sedute degli OO.CC. sono valide se presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Copia dell’estratto dei verbali del Consiglio d’Istituto, contenenti le delibere va pubblicato all’albo dell’Istituto e sulla sezione AT del sito web della scuola per un periodo non inferiore a 15 giorni.
ART. 11 PARTECIPAZIONE DI COMPONENTI ESTERNI
1. Il Consiglio d’Istituto può, a richiesta dei suoi componenti approvata dalla maggioranza dei 2/3, convocare rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali, dei Collegi Professionali e comunque personalità di riconosciuta fama, per approfondire argomenti di specifica competenza ed utilizzo generale.
2. I rappresentanti convocati non partecipano comunque alla fase deliberante delle attività.
ART. 12 INVERSIONE DELL’O.D.G.
Il Presidente e i membri dell’organo collegiale possono richiedere l’inversione dell’ordine del giorno, previa approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
ART. 13 DEFINIZIONE DELL’O.D.G.
Qualunque componente dell’organo collegiale può chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di un determinato argomento, purché la richiesta venga presentata nelle 24 ore precedenti la convocazione e sia documentata la motivazione.
ART. 14 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni componente ha diritto ad esprimere il proprio parere in un intervento breve e ad una replica egualmente sintetica. Nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e del presente regolamento generale, dopo l’insediamento ogni organo collegiale potrà definire uno specifico regolamento tecnico-operativo, che diverrà parte integrante del presente.
TITOLO II – IL DS E I SUOI COLLABORATORI
ART. 15 COMPETENZE E COMPITI DEL DS
La L. 107/2015, comma 78, definisce competenze e compiti del DS nel solco della normativa precedente:
“Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.”
Il DS riceve secondo un calendario stabilito dallo stesso o su appuntamento. I rappresentanti di classe possono conferire con il Dirigente Scolastico nelle forme più rapide consentite dalla disponibilità operativa.
Qualora il DS non possa garantire il regolare svolgimento delle lezioni comunicherà le variazioni alle famiglie tramite avviso da effettuarsi almeno un giorno prima e da annotarsi sul registro di classe e trascritto dagli studenti sul diario personale.
ART. 16 COMPITI DEI COLLABORATORI DEL DS
Il primo collaboratore svolge compiti di programmazione, coordinamento e realizzazione di iniziative nei seguenti settori:
- sostituisce e rappresenta il DS svolgendo le sue funzioni in caso di assenza
- calendarizza e coordina tutte le attività di Istituto
- calendarizza gli scrutini e ne cura i relativi andamenti
- è responsabile della sostituzione dei docenti assenti
- vigila sull’orario di servizio del personale docente
- dopo aver verificato la legittimità e regolarità delle richieste, concede permessi di entrata e di uscita agli alunni e ai docenti
- espleta tutte le funzioni individuate nella nomina.
Il secondo collaboratore:
- cura le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti, rappresentando al DS situazioni e problemi
- diffonde, curandone gli aspetti operativi, tutte le iniziative di carattere culturale e didattico di particolare rilevanza esterna all’istituto, quali viaggi di istruzione, visite guidate, concorsi, ecc.
- è responsabile della sostituzione dei docenti assenti
- vigila sull’orario di servizio del personale docente
- dopo aver verificato la legittimità e regolarità delle richieste, concede permessi di entrata e di uscita agli alunni e ai docenti
- espleta tutte le funzioni individuate nella nomina.
TITOLO III – I DOCENTI
ART. 17 ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
1. L’orario delle lezioni è redatto dal DS, che può avvalersi della collaborazione di uno o più docenti individuati nel gruppo di coordinamento, secondo le esigenze indicate negli obiettivi formativi del P.T.O.F.
2. Il personale docente, in servizio alla prima ora, deve essere in classe nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni. In caso di ritardo dovrà recuperare entro il mese successivo la frazione oraria non lavorata.
ART. 18 VIGILANZA
1. L’ordinato accesso degli alunni nelle aule all’inizio delle lezioni avviene sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico e di quello docente in servizio. I docenti si troveranno in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. I ritardi e le assenze reiterate degli alunni vanno annotati sul registro di classe e periodicamente comunicati alle famiglie tramite mezzi idonei (registro on-line, lettera scritta o telefono).
2. Al fine di assicurare la continua vigilanza sugli alunni, il docente non lascerà mai incustodita la classe e in caso di necessità e per lo stretto tempo necessario si farà sostituire da un collaboratore scolastico. Il cambio dell’ora sarà effettuato con la massima sollecitudine.
3. L’intervallo, di 10 minuti, va programmato dai docenti per evitare giochi o comportamenti pericolosi. La vigilanza durante l’intervallo è affidata ai docenti per le attività che si svolgono in classe e ai collaboratori scolastici per gli spostamenti e l’uso dei servizi igienici. I collaboratori scolastici sono tenuti ad intervenire in tutte le situazioni di pericolo e a segnalare ai docenti eventuali comportamenti impropri degli allievi.
4. In occasione di eventi calamitosi, i docenti, al segnale di allarme stabilito nel suono convenzionale di tre squilli prolungati di campanello, con voce serena e persuasiva, faranno uscire gli alunni dall’aula in modo ordinato evitando che possano urtarsi e li accompagneranno fino al punto di raccolta esterno.
5. L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, avviene per piani, a cominciare dal primo, e sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico in servizio rispettivamente nella classe e nel piano. Gli alunni disabili saranno accompagnati dai docenti di sostegno e/o dai docenti della classe. Per un agevole sfollamento è consentito dal Dirigente Scolastico l’uso delle 2 porte laterali dell’Istituto, corrispondenti alle scale che portano alle aule, dove è assicurata la presenza del personale di servizio di vigilanza. L’uscita da Scuola deve avvenire in modo ordinato:
- gli allievi si dispongono in fila per due al suono della campanella
- i docenti chiudono la fila assicurando la vigilanza degli allievi fino agli ingressi
- gli allievi di norma sono ritirati dai genitori o da adulti delegati
6. I docenti eviteranno di far uscire dalla classe gli allievi prima della seconda ora e oltre la quarta ora di lezione e in ogni caso non sarà consentito di uscire a più di un alunno per volta. L’uscita va annotata per consentire al docente dell’ora successiva di regolamentare le ulteriori uscite degli alunni. Di norma non è consentito uscire più di tre volte nella stessa giornata.
ART. 19 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, VIAGGI E VISITE GUIDATE
1. Il docente individuato ed autorizzato dal DS accompagna gli studenti e li riporta in istituto al termine dell’attività. È compito del docente accompagnatore valutare se sussista la possibilità del rientro sempre che sia possibile effettuare almeno un’altra ora di lezione.
2. Il docente accompagnatore compila i modelli relativi all’autorizzazione e alla dichiarazione di responsabilità, raccoglie le autorizzazioni firmate da entrambi i genitori e consegna il tutto in segreteria almeno 5 giorni prima dell’uscita. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente articolo si rimanda al regolamento viaggi e visite d’istruzione e alla normativa vigente.
ART. 20 AGGIORNAMENTO
Ogni docente ha il dovere (art. 63 – 66 CCNL 29/11/2007) di essere aggiornato e di promuovere il rinnovamento della didattica; ha il dovere di rispettare gli impegni assunti nelle riunioni di Dipartimento nonché di realizzare quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe.
ART. 21 DIVIETO DI FUMO E USO DEL CELLULARE
Non è consentito ad alcuno fumare nelle aule né negli spazi comuni, né di utilizzare il cellulare in aula. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai docenti collaboratori del dirigente è affidato il compito della sorveglianza e dell’applicazione di tale articolo.
ART. 22 USO DEL REGISTRO
I docenti useranno la massima diligenza nel trascrivere sul diario di classe le assenze degli alunni, le giustifiche, l’argomento della lezione, così come annoteranno sul registro personale, giorno per giorno, l’argomento trattato, i risultati delle verifiche senza ricorrere a segni crittografici né a mezzi voti. I docenti delle discipline che prevedono prove scritte effettueranno la revisione degli elaborati con la massima sollecitudine e li sottoporranno agli alunni in visione entro 10 giorni dalla data dello svolgimento.
ART. 23 ASSENZE E PERMESSI
1. In caso di assenza per malattia, il docente è tenuto ad informare la scuola entro le ore 8,00 perché possano essere presi i provvedimenti stabiliti dalla norma. In caso di mancata o ritardata comunicazione l’assenza sarà considerata ingiustificata e sarà applicata la detrazione economica corrispondente.
2. In caso di assenza dal collegio e/o dal consiglio di classe, il docente è tenuto a richiedere tempestivamente al DS un permesso per iscritto o a giustificare l’assenza.
3. Nel caso di necessità di permessi il docente informerà personalmente e per iscritto il DS o un suo collaboratore. Il docente è tenuto a recuperare le ore in relazione alle esigenze di servizio entro i due mesi successivi al permesso, anche utilizzando il giorno libero se necessario. Il numero totale delle ore di permesso non può eccedere le due ore giornaliere e le 18 ore annue come da CCNL del 27/11/2007.
ART. 24 SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI
In caso di assenze saltuarie si provvede alla sostituzione dei docenti assenti come deliberato dal collegio dei docenti e previsto in sede di contrattazione integrativa di istituto. Se non è possibile la sostituzione per mancanza di personale gli allievi saranno suddivisi secondo un programma prestabilito e accompagnati dal Collaboratore scolastico in altre classi.
ART. 25 RICEVIMENTO GENITORI
All’inizio dell’anno scolastico i docenti, nel quadro delle attività funzionali all’insegnamento, indicano l’ora settimanale per gli incontri, in orario antimeridiano, con le famiglie e provvedono a comunicarlo per il tramite del diario personale dell’alunno, constatando l’avvenuta presa visione dei genitori. La scuola si farà carico di pubblicare all’Albo l’indicazione temporale di tale orario. Sono previsti incontri pomeridiani (mediamente quattro all’anno) programmati nel Piano delle attività funzionali.
ART. 26 VISIONE DI CIRCOLARI E AVVISI
I docenti sono quotidianamente tenuti a prendere visione delle circolari e degli avvisi, dei verbali e delle comunicazioni che vengono pubblicati all’albo dell’istituto e/o che ricevono tramite posta elettronica. In ogni caso la pubblicazione all’albo on line vale come notifica.
TITOLO IV – IL PERSONALE ATA
ART. 27 VIGILANZA
Il personale ausiliario, nel rispetto dell’orario di servizio, deve essere presente nel reparto assegnato dove collabora con i docenti nel servizio di vigilanza e nell’utilizzazione dei laboratori. E’ responsabile della vigilanza e della sicurezza degli alunni che si trovino nei corridoi e negli antibagni. Controlla le entrate della scuola ed interviene quando nota la presenza di estranei nell’Istituto. È obbligato ad avvisare i collaboratori del DS quando le classi sono senza insegnanti, quando gli alunni provocano danni alle suppellettili o ai beni della scuola e in caso di malori che possono capitare agli alunni. Il personale ausiliario è tenuto altresì a vigilare perché gli alunni non fumino nella scuola. I trasgressori colti in flagranza saranno accompagnati dal DS o da un suo collaboratore perché prenda i provvedimenti del caso.
ART. 28 IGIENE, PULIZIA E DECORO
Il personale ausiliare è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia e all’ordine nei locali e negli spazi esterni, come da mansionario previsto dal DSGA.
E’ tenuto ad indossare il camice di servizio con il cartellino di riconoscimento, a tenere un comportamento decoroso, a non utilizzare il telefono cellulare.
ART. 29 ACCOMPAGNAMENTO MATERIALE ALUNNI DISABILI
In caso di indisponibilità del docente di sostegno gli alunni disabili che partecipano ad attività di laboratorio saranno accompagnati dai collaboratori scolastici del piano.
ART. 30 PERSONALE AMMINISTRATIVO
Il personale amministrativo assolve alle funzioni contabili, gestionali, organizzative indispensabili anche a supporto dell’azione didattica, valorizzando ed aggiornando le proprie competenze per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Nei rapporti con il pubblico, mostra il tesserino di riconoscimento. Al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione scolastica a cui segue il nome del soggetto coinvolto. Cura i rapporti con l’utenza nel rispetto dell’orario di servizio e delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
TITOLO V – ALUNNI
ART. 31 DIRITTI
Ogni studente ha diritto:
a. alla formazione e all’educazione nel rispetto della persona umana e del pluralismo delle idee, secondo i principi della pari dignità sociale e del ripudio di ogni forma di discriminazione
b. all’accoglienza, all’inserimento e all’integrazione, con particolare riguardo alle condizioni di disagio psico-fisico, socio-economico e culturale
c. alla riservatezza riguardo alla divulgazione di informazioni attinenti alla vita personale, familiare e alla carriera scolastica
d. all’informazione sulle norme scolastiche e sul proprio rendimento
e. ad un congruo numero di verifiche e ad una valutazione imparziale
f. a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola
g. all’accesso ai documenti amministrativi nei limiti previsti dalla legge
h. alla libertà di apprendimento attraverso la scelta tra attività integrative e aggiuntive offerte dalla scuola
i. al rispetto della propria identità culturale e religiosa. Agli alunni che non seguono l’insegnamento dell’ora di religione sarà offerta la possibilità di svolgere attività alternative come da delibera del Collegio dei docenti
j. all’inclusione scolastica e a una prestazione didattica differenziata, se disabili
k. a vedere riconosciuto il gap cognitivo dovuto a fattori sociali economici e culturali o a DSA e ad una programmazione e valutazione personalizzata.
ART. 32 DOVERI
Ogni studente ha il dovere:
a. di entrare in istituto al suono della campanella e di recarsi con sollecitudine nella propria classe; l’ingresso è consentito anche nei 5 minuti successivi all’inizio delle lezioni purché non si tratti di ritardo abituale; prima del suono della campanella non si può varcare il cancello di accesso al cortile antistante l’entrata; lo stesso vale anche per gli ingressi in orario postmeridiano delle varie attività curriculari ed extracurriculari
b. di frequentare le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale ai fini della validità dell’anno scolastico
c. di giustificare ritardi e assenze esclusivamente sul libretto personale che dovrà essere ritirato e sottoscritto da un genitore, o da chi ne fa le veci
d. di rimanere in Istituto fino al termine delle lezioni. L’alunno potrà lasciare anticipatamente l’Istituto solo se prelevato da un genitore o da una persona maggiorenne delegata per iscritto, munita di valido documento di riconoscimento
e. di giustificare le assenze. L’alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con l’obbligo di giustificare l’assenza il giorno seguente. In caso di inadempienza viene ammesso alle lezioni con l’obbligo di giustificare, con avviso scritto alla famiglia. Le assenze superiori a 5 giorni, causate da malattia, vanno giustificate con allegato certificato medico, attestante che l’alunno è guarito.
f. di osservare un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni/e. Allo studente che usi un linguaggio volgare o blasfemo o ponga in essere un comportamento provocatorio, minatorio, offensivo, ingiurioso o violento nei confronti di qualunque componente della comunità scolastica sarà irrogata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità del fatto commesso.
g. di curare e mantenere in ordine la propria aula rispettandone la struttura e le suppellettili e di adottare tale comportamento nelle palestre, nei laboratori e in tutti i locali della scuola (compresi i bagni)
h. di utilizzare correttamente strutture, attrezzature, sussidi di vario genere, osservando le disposizioni organizzative e di sicurezza. Eventuali danni (manomissioni, furti, atti di vandalismo) prodotti ai beni scolastici saranno posti, previo accertamento, a totale carico di chi li ha provocati. Se non riferibili ad un singolo responsabile saranno addebitati a coloro che in quel giorno hanno utilizzato la struttura danneggiata. Il DS potrà imporre che il risarcimento sia sostenuto dalla classe sia in denaro che in azioni socialmente utili. Relativamente all’uso degli spazi esterni (cortile, scalinate e strade adiacenti l’Istituto) si richiede agli studenti il massimo senso del decoro e pulizia
i. di eseguire con diligenza i compiti assegnati dai docenti e di prestare attenzione durante le lezioni. La richiesta di uscire dalla classe per recarsi ai servizi igienici deve essere limitata ai casi di effettiva necessità e non superare le tre volte per giorno.
j. di rispettare le norme che prevedono di non utilizzare i cellulari in classe e di depositare gli stessi all’inizio delle lezioni nel contenitore all’uopo designato. Agli alunni che ne presentassero la necessità e l’urgenza sarà consentito di effettuare telefonate dal telefono dell’istituto. L’utilizzo non autorizzato da parte degli studenti costituisce grave mancanza sul piano disciplinare. Il cellulare sarà ritirato dal docente e ai trasgressori saranno comminate le relative sanzioni (vedi tabella art. 33). La diffusione di immagini con dati personali altrui non autorizzate, tramite internet, costituisce grave violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (Direttiva n.104 del 30/11/2007)
k. di adottare un abbigliamento adeguato al decoro della vita scolastica
l. di vigilare sugli effetti personali. L’Istituto non risponde del loro eventuale smarrimento, danneggiamento o furto.
m. di osservare il presente regolamento anche in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.
TITOLO VI – INFRAZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
ART. 33 COMPORTAMENTI SANZIONABILI – SANZIONI – ORGANO IRROGANTE LA SANZIONE
Descrizione dei |
Sanzioni |
Organo che irroga le sanzioni |
|
A |
Mancata osservanza della puntualità |
La prima mancata osservanza della puntualità verrà sanzionata con una ammonizione verbale. |
Docente |
B |
Reiterato ritardo |
La seconda con nota sul diario. |
|
C |
Se abituale |
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
A |
Mancanza del materiale necessario per le lezioni |
Ammonizione verbale |
Docente |
B |
Se reiterata o abituale |
Nota sul diario |
|
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
|||
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
||
A |
Possesso di materiale estraneo, ma non pericoloso |
Ammonizione verbale |
Docente |
B |
Se reiterato |
Nota sul diario |
|
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
|||
A |
Possesso di materiale estraneo e pericoloso |
Sequestro temporaneo e nota sul registro con comunicazione alla famiglia per il ritiro |
Docente |
B |
Proporzionalmente al tipo di oggetto, alla sua pericolosità e all’uso che ne viene fatto |
Sequestro con Intervento del D.S. e convocazione della famiglia |
D.S. o vicario |
Sospensione dalle attività scolastiche fino a 15 giorni |
Consiglio di classe |
||
A |
Mancata o parziale o disordinata esecuzione dei lavori assegnati in classe o a casa |
Ammonizione verbale |
Docente |
B |
Se reiterata |
Nota sul diario personale |
|
C |
Se abituale |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
|
A |
Uso del telefono cellulare o di |
Consegna del |
Docente |
B |
Se reiterato |
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
A |
Mancata giustificazione delle assenze |
Nota sul diario |
Docente |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
|||
B |
Se persistente |
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
C |
Assenze arbitrarie di massa |
Nota sul diario con richiesta di giustifica personale del genitore il giorno successivo |
Docente |
A |
Comportamento eccessivamente vivace durante le attività scolastiche |
Nota sul diario |
Docente |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
|||
B |
Se reiterato, in base alla gravità |
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
Intervento del D.S. |
D.S. o vicario |
||
Sospensione di un giorno con obbligo di frequenza |
Consiglio di classe |
||
Esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o uscite didattiche |
Consiglio di classe |
||
A |
Atti di disturbo verso i compagni, verso l’intera classe, verso gli insegnanti |
Nota sul diario |
Docente |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
|||
B |
Se reiterati e in base alla gravità |
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
Intervento del D.S. |
D.S. o vicario |
||
Sospensione fino a 5 giorni |
Consiglio di classe |
||
Esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o uscite didattiche |
|||
A |
Violenza verbale verso compagni, insegnanti e personale della scuola |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
Docente |
Lettera di convocazione alla famiglia |
Coordinatore di classe |
||
Sospensione da uno a quindici giorni (a seconda della gravità delle offese) |
Consiglio di classe |
||
A |
Violenza fisica verso compagni, insegnanti e personale della scuola |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
Docente |
Intervento del D.S. con convocazione della famiglia |
D.S. o vicario |
||
Sospensione da uno a quindici giorni (a seconda della gravità dell’atto) |
Consiglio di classe |
||
A |
Danni volontari ad oggetti altrui, arredi, attrezzature, strumenti didattici |
Lettera di convocazione alla famiglia e richiesta di equo risarcimento del danno |
D.S. o vicario |
A |
Fumo nei locali scolastici |
Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia e attività formativa personalizzata |
Docenti della classe |
Intervento del DS con convocazione della famiglia |
D.S. o vicario |
ART.34 ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
È una sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto quando ricorrano due condizioni entrambe necessarie:
a. la presenza di una fattispecie di reato riconducibile alla violazione della dignità e del rispetto della persona umana oppure l’esistenza di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga dal limite dell’allontanamento fino a 15 gg. previsto dal comma 7 dell’art. 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse.
La durata dell’allontanamento deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Questo tipo di sanzione può essere adottato dalla scuola in presenza di fatti che si configurino in forma di reato penale e indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dall’autorità giudiziaria competente e che saranno acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Durante il periodo di allontanamento la scuola promuove in collaborazione con la famiglia e gli assistenti sociali percorsi di recupero volti al reinserimento nella comunità scolastica.
L’irrogazione della sanzione deve avvenire previa attenta verifica che il periodo di giorni per il quale si dispone l’allontanamento non comprometta automaticamente la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
La sanzione può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
ART 35. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI
È una sanzione irrogata dal Consiglio di Istituto quando ricorrano due condizioni entrambe necessarie:
a. presenza di situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità da determinare apprensione a livello locale;
b. impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
La sanzione può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
ART 36. ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
Nei casi più gravi di quelli precedenti e al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato.
La sanzione può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
ART. 37 PROCEDURE
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità e per quanto possibile alla riparazione del danno. Possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
1. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente. Lo studente deve sempre essere ascoltato perché possa esporre la sua versione dei fatti e le sue ragioni. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
2. Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o sul diario personale o di ammonizione scritta, la contestazione deve essere formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell’allievo. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
4. La sanzione di sospensione dalle attività didattiche deve essere preventivamente notificata ai genitori.
ART. 38 RICORSI
1. Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione, è possibile presentare un ricorso all’Organo di garanzia che, opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, va presentato al Dirigente Scolastico dai genitori in forma scritta.
2. L’organo competente decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all’interessato.
ART. 39 ORGANO DI GARANZIA
1. L’Organo di garanzia è composto da: DS, un docente e due genitori.
2. L’organo di garanzia, presieduto dal DS, è nominato dal Consiglio di Istituto ed ha durata triennale. Ha il compito di esaminare eventuali ricorsi proposti dai genitori degli alunni cui sono state irrogate sanzioni e decide entro 10 gg. anche sui conflitti che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente regolamento. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede ad accogliere i ricorsi, a convocare le riunioni e a dare attuazione alle delibere.
TITOLO VII RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
ART. 40 GENITORI
1. I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la Scuola tale importante compito.
2. E’ opportuno che i genitori:
a. trasmettano ai ragazzi che la Scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b. stabiliscano rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c. controllino, leggano e firmino tempestivamente le comunicazioni sul diario;
d. partecipino con regolarità alle riunioni previste;
e. favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla Scuola;
f. osservino le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
g. controllino l’esecuzione dei compiti a casa;
h. educhino ad un comportamento corretto.
3. I genitori, qualora ve ne sia la necessità (stati di salute che necessitano di specifico intervento farmacologico), sono obbligati a documentare le condizioni di salute con certificazione sanitaria e modalità di somministrazione farmaci salvavita da presentare obbligatoriamente ad inizio di ogni anno scolastico.
4. I genitori potranno ritirare anticipatamente i figli, in caso di malessere o per altre ragioni documentate, personalmente o delegando per iscritto una persona maggiorenne, munita di valido documento di riconoscimento
5. I genitori si assicureranno che i propri figli portino a scuola esclusivamente i materiali e gli strumenti occorrenti per le attività previste; non portino somme di denaro, oggetti pericolosi e oggetti di valore. Gli strumenti musicali occorrenti in orario postmeridiano, solo per coloro che hanno lezione alla prima ora, potranno essere custoditi in apposito spazio dedicato. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti, smarrimenti o deterioramenti.
6. I genitori di norma ritirano i propri figli all’uscita della scuola, personalmente o delegando una persona maggiorenne.
7. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla scuola ogni cambio di indirizzo e numero telefonico. I numeri telefonici (di casa, di lavoro, eventualmente di cellulare) di entrambi i genitori o di persone di fiducia maggiorenni sono indispensabili in caso di necessità.
ART. 41 DIRITTO D’ASSEMBLEA
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile1994, n. 297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. L’assemblea dei genitori può essere di classe e dell’Istituzione Scolastica.
ART.42 ASSEMBLEA DI CLASSE
1. L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe
2. E’ convocata con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta:
a. dagli insegnanti;
b. da un quinto delle famiglie degli alunni della classe
3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
ART.43 ASSEMBLEA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. L’Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio d’Istituto o Classe, eletto dall’assemblea.
2. L’Assemblea è convocata con preavviso di almeno sette giorni.
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:
a. da 50 genitori
b. da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe
c. dal Consiglio d’Istituto
d. dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell’Istituzione Scolastica.
ART.44 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche.
2. L’ingresso dei genitori nella Scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso d’uscita anticipata del figlio o di ricevimento individuale dei genitori programmato.
ART.45 PARTECIPAZIONE E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
1. La Scuola si pone in un continuo dialogo con le famiglie per condividere gli obiettivi educativi e le azioni progettuali e promuovere un rapporto di corresponsabilità formativa.
2. I genitori prendono parte attivamente alla vita della comunità scolastica attraverso la partecipazione alle assemblee e attraverso i propri rappresentanti negli Organi Collegiali.
3. Il rapporto di collaborazione tra Scuola e famiglia è formalizzato mediante la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità Scuola-alunno-famiglia, strumento fondamentale di condivisione delle regole della comunità scolastica e dell’offerta formativa.
4. Con il Patto di corresponsabilità la famiglia assume inoltre l’impegno di rispondere dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni alle persone o alle strutture scolastiche, durante le uscite scolastiche.
ART. 46 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
1. Tutte le comunicazioni alle famiglie, comprese eventuali modifiche dell’orario scolastico, si svolgono di norma mediante avvisi pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica, consegnati agli alunni o da loro trascritti sul diario scolastico, con obbligo di firma.
2. I genitori che desiderano conferire con i docenti devono rispettare l’orario di ricevimento.
3. Lo scambio di informazioni sullo sviluppo del processo educativo dell’alunno si realizza nelle forme seguenti:
a. comunicazioni scritte o annotazioni sul diario inviate direttamente alle famiglie
b. tramite registro on line
c. ricevimento dei docenti in orario antimeridiano secondo calendario e/o per appuntamento
d. incontri pomeridiani periodici (mediamente quattro nel corso dell’anno)
e. in casi particolari su convocazione della scuola
ART.47 FAMIGLIA E PRIVACY
1. Le riprese video e le fotografie effettuate dai genitori, durante recite e saggi scolastici, raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale non violano la privacy (Comunicati del Garante del 17 dicembre 2003 e del 6 Giugno 2007), il loro uso è quindi del tutto legittimo. Si tratta di immagini, non destinate a diffusione, che non possono essere condivise o socializzate sui social network.
2. Quando il titolare del trattamento dei dati, non è il genitore ma l'Istituto, vale il principio che qualsiasi trattamento di dati operato da una Pubblica Amministrazione è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. È necessario acquisire il consenso da parte dei genitori al momento dell’iscrizione o al momento dell'inizio del ciclo scolastico e, laddove non sia dato, tenerne conto escludendo l'alunno dalle riprese.
4. Nel caso in cui le riprese e le foto vengano effettuate da un fotografo esterno sarà comunque opportuno fornire l'informativa e acquisire il consenso da parte dei genitori o tutori, e rispettare eventuali volontà contrarie.
5. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto, si adegua a quanto disposto della Legge31/12/1996 n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO VIII – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
ART. 48 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
- La meta e il programma di ogni uscita dovrà essere obbligatoriamente coerente con quanto deliberato dal Consiglio di Classe.
- Per le attività sportive competitive che si svolgono in orario di lezione dovrà essere preventivamente comunicato a ogni consiglio di classe il calendario delle singole gare e il tempo richiesto per la partecipazione di ogni studente in modo da stabilire collegialmente e armoniosamente il calendario delle attività didattiche.
3. I viaggi di più giorni limitatamente al territorio nazionale o all’estero previsti da specifici progetti saranno permessi preferibilmente nei paesi in cui si parlano le lingue studiate dagli studenti; è comunque indispensabile che gli accompagnatori abbiano un buon livello di conoscenza della lingua del Paese che si visita o almeno di una lingua veicolare abitualmente utilizzata nello stesso. - Le proposte, una volta approvate dai consigli di classe dovranno essere formulate su apposito modulo che il docente accompagnatore/organizzatore consegnerà in Segreteria. Il Collegio dei docenti vaglierà le richieste e, se conformi al regolamento, le sottoporrà al Consiglio di Istituto per l’approvazione definitiva. Per tutti i viaggi sarà indispensabile all’atto della presentazione della documentazione avere acquisito le autorizzazioni dei genitori e comunicato l’importo della caparra.
- I docenti accompagnatori saranno uno ogni 15 studenti, con l’affiancamento di un docente di sostegno fino due studenti diversamente abili. Gli accompagnatori avranno diritto al rimborso spese di viaggio e alloggio.
- Il Consiglio di Istituto vaglierà l’opportunità di finanziamento delle visite didattiche e potrà stanziare annualmente un contributo per gli studenti in condizioni economiche disagiate.
- Per motivi organizzativi le visite e i viaggi d’istruzione devono essere deliberati e programmati dai Consigli di Classe con la componente genitori del mese di Novembre e organizzati secondo le modalità definite nell’apposito Regolamento, consultabile sul sito web della scuola.
La Commissione Viaggi, costituita dai docenti proponenti e responsabili del viaggio in accordo con la Dirigenza, determinerà l’ammontare della caparra per la partecipazione al viaggio che i genitori sono tenuti a versare, con congruo anticipo ( e comunque non oltre dicembre) rispetto alla data di partenza, su bollettino di c.c.p. dell’istituto.
La stessa Commissione provvederà all’eventuale abbinamento delle classi e alla stesura dell’itinerario e di ogni informazione utile a stabilire il capitolato per l’indizione della gara d’appalto sulla base delle indicazioni della Dirigenza; provvederà alla stesura del prospetto comparativo dei preventivi indicando l’Agenzia cui affidare l’incarico della realizzazione dell’iniziativa, predisporrà il fascicolo completo relativo a ciascun viaggio contenente la documentazione raccolta e l’elenco degli alunni che hanno versato la caparra. Acquisita l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di istituto, trasmetterà tempestivamente i dettagli del programma di viaggio agli studenti e, per loro tramite, ai genitori con l’invito ad effettuare il versamento di quanto ancora dovuto sempre sul c.c.p. intestato all’istituto segnalando come causale la meta del viaggio, il periodo di effettuazione, il proprio nome e cognome e la classe interessata.
I genitori effettueranno nei termini e nelle modalità stabiliti i versamenti degli importi comunicati dalla Commissione Viaggi. I docenti della Commissione viaggi provvederanno a raccogliere ricevuta e autorizzazioni dei genitori e a consegnarle al docente promotore, responsabile del viaggio, che farà pervenire il tutto in segreteria.
Si ricorda, inoltre, che:
1) è vietato il viaggio dopo le ore 22 qualora si utilizzi il bus. Non vi sono controindicazioni per il treno e per l’aereo.
2) tutta la classe è tenuta alla partecipazione per almeno i due terzi: le eccezioni devono essere ricondotte a gravi motivi, (in casi eccezionali, debitamente documentati, l’istituto potrà intervenire finanziariamente).
3) i docenti accompagnatori sono tenuti a garantire una sorveglianza assidua degli studenti.
4) tutti i partecipanti sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’istituto per conto degli allievi.
6) i viaggi d’istruzione dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e il mese precedente la fine delle lezioni. Ad eccezione delle deroghe adottate nel Regolamento Viaggi e visite d’istruzione.
7) i danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei luoghi di sosta o di pernottamento per comportamento scorretto da parte degli studenti dovranno essere risarciti dai responsabili se individuati; viceversa i danni saranno risarciti da tutti i partecipanti al viaggio.
8) Chi partecipa ai viaggi dovrà dimostrarsi informato delle presenti norme e a queste dovrà attenersi.
Per quanto non previsto nei regolamenti del nostro istituto si fa riferimento alla normativa M.I.U.R che regola i viaggi di istruzione – C.M. n. 291/92.
TITOLO IX – NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA
ART. 49 – NORME DI SICUREZZA
1. Durante le lezioni, gli alunni devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai rispettivi docenti e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire il verificarsi di infortuni.
2. I docenti le cui materie prevedono esercitazioni pratiche sono tenuti, prima di accedere ai laboratori e/o alle palestre per la prima volta, ad illustrare le norme di sicurezza e di prevenzione.
3. Alunni, docenti e personale sono tenuti a conoscere le disposizioni per l’evacuazione dell’edificio in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione affisso all’albo Sicurezza e relative piantine affisse in ogni aula.
4. L'uscita deve svolgersi per piani ed in modo ordinato secondo le disposizioni impartite.
5. Le classi usciranno dall’aula soltanto al suono della campanella, secondo l’ordine assegnato.
6. E' severamente vietato utilizzare le uscite di emergenza e le scale di sicurezza al di fuori delle situazioni di emergenza.
7. Un fondamentale requisito per la sicurezza e la salute consiste nel tenere e lasciare in ordine il luogo di svolgimento dell'attività; al termine delle lezioni l'aula dovrà essere consegnata ai collaboratori scolastici priva di rifiuti a terra e con i banchi e le sedie ordinati, al fine di agevolare le operazioni di pulizia. Sia nelle aule che nei laboratori, i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini.
8. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri.
9. E’ vietato sostare negli spazi che intercorrono tra i cancelli di ingresso e le porte di accesso agli edifici.
10. Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, devono restare rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l’orario di funzionamento.
11. E’ vietato l’accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati.
ART. 50 – INFORTUNI E MALORI
1. In caso di incidente o infortunio, anche lieve, avvenuto durante le attività scolastiche, l’alunno deve informare l’insegnante presente, se questi non si fosse accorto dell’accaduto.
2. L’insegnante, dopo aver prestato i primi soccorsi, per il tramite della segreteria provvederà ad avvertire tempestivamente dell’accaduto i genitori o altri adulti formalmente e regolarmente delegati dai genitori. Contestualmente l’insegnante informerà il D.S. o i suoi collaboratori.
3. Se la gravità dell’infortunio e/o del malore, secondo la valutazione del personale preposto al primo soccorso, è tale da richiedere l’intervento tempestivo di personale specializzato, sarà chiamato il 118 – Emergenza Sanitaria per le valutazioni del caso e l’eventuale trasporto all’ospedale.
4. E’ consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l’alunno al Pronto Soccorso Ospedaliero; in assenza di familiari un insegnante di classe, o un collaboratore scolastico, su autorizzazione del D.S. o suo delegato, lo accompagnerà, avendo cura che sia stata disposta la sorveglianza della classe da parte di personale docente o ausiliario. Fino a che il minore non avrà trovato assistenza in ospedale, o fino all’arrivo del genitore, resta affidato a chi lo ha accompagnato.
5. In caso di infortunio di qualsiasi entità è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell’accaduto, da parte del docente presente al fatto, tale denuncia deve essere consegnata tempestivamente in segreteria per attivare le procedure previste.
6. Nel caso di intervento medico la famiglia consegnerà in segreteria il referto nel più breve tempo possibile.
ART. 51 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Regolamento andrà in vigore dalla data della sua emanazione. Eventuali modifiche o integrazioni possono, comunque, essere apportate a maggioranza, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il regolamento, una volta approvato ed emanato avrà la massima diffusione all’Albo e sul sito web della scuola. All’inizio dell’anno scolastico sarà compito dei docenti leggere e illustrare agli alunni le parti salienti dello stesso.
3. In applicazione delle Leggi sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati personali acquisiti o che verranno acquisiti, sono e saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali nei limiti stabiliti dalle stesse Leggi e Regolamenti in atto.
4. Al momento dell’instaurazione del rapporto giuridico, si procede alla prescritta informativa garantendo all’interessato l’uso lecito e corretto dei dati personali precisando la maniera del trattamento, (cartaceo, informatico, verbale e altro) e rendendo nota la facoltà per l’interessato stesso di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003.
5. L’Amministrazione procederà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ad un’attenta valutazione delle situazioni che possano implicare contemporaneamente possibilità di accesso ai documenti amministrativi (diritto alla trasparenza) e necessità di garantire la riservatezza personale.
Si allegano i Regolamenti specifici sull’uso delle palestre, dei laboratori e sui viaggi d’istruzione.
Il presente regolamento è stato aggiornato nella seduta del Collegio dei Docenti dell’8/9/2020 per il solo art.1, per opportuno adeguamento dettato dal passaggio da SSPG ad Istituto comprensivo, e nella stessa seduta è stato integrato dal regolamanto riportante le misure anticontagio Covid-19 predisposto dalla Dirigente Scolastica, prot.n. 135 dell’8/9/2020, che si allega.